30.03.2022 | sia online | Laurène Kröpfli
Il meglio della consulenza giuridica sul plagio del codice sorgenteI nomi di luoghi e di persone sono stati usati in maniera fittizia. L’articolo si riallaccia alla sentenza del Tribunale d’appello del Canton Zurigo n. LK100006-O/U del 24 gennaio 2013. L’ingegnera Sarah Clarke, con la sua Sagl «SC-Transformations», sviluppa e commercializza un software chiamato «FunStudies» per registrare, elaborare e divulgare seminari online. Il programma è stato sviluppato nel giro di 30 mesi e comprende 87 000 righe di codice. Clà Clavadetscher, un ex dipendente della ditta SC-Transformations Sagl, ha lavorato allo sviluppo di una sequenza di software per la gestione di video, chiamata «izoomyou». A fine 2021, il signor Clavadetscher ha lasciato la SC-Transformations Sagl, fondando immediatamente dopo la ditta Tini-Ware da Clà Sagl, con sede a Biasca, nel Canton Ticino. Egli si è specializzato nello sviluppo di un software per video e per il settore della formazione, denominato «igotyou». Già pochi mesi dopo il lancio, il prodotto del signor Clavadetscher ha registrato un incredibile successo sul mercato. Anche la signora Clarke è venuta a conoscenza dell’affermazione del software e si è convinta sempre più che, per sviluppare «igotyou», il signor Clavadetscher si sia servito del codice sorgente del suo software «izoomyou». A questo punto, la stessa decide di citare in giudizio il signor Clavadetscher, invocando in primis una violazione dei diritti d’autore da essa detenuti. Il signor Clavadetscher obietta che, per quanto concerne l’uso di sequenze di codice, si è trattato di semplici funzioni e file ausiliari, che non incidono in alcun modo sulla funzionalità del programma e che, pertanto, non rientrano nella protezione del diritto d’autore. Ai sensi della legge sul diritto d’autore (LDA), i programmi per computer sono considerati opere, nel momento in cui rappresentano creazioni dell’ingegno umano con carattere originale (art. 2 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 LDA). Se il carattere originale è confermato da un giudice, l’opera gode della protezione del diritto d’autore; al contempo, vengono conferiti all’autore alcuni diritti di difesa. Il carattere originale di un programma può già sussistere nel momento in cui questo, a giudizio degli esperti, non sia considerato come banale oppure ordinario1. Nei programmi più grandi e sviluppati in tempi piuttosto lunghi, l’unicità statistica, e dunque il carattere originale, è evidente; e in questi casi, più che in altri, si può partire dal presupposto che le opere siano protette dal diritto d’autore2. Nel caso di un software, la protezione del diritto d’autore si riferisce in particolare al codice sorgente e al codice oggetto del programma3. Se viene presunta una protezione dell’opera, ovvero del programma, la controparte (nel caso in questione il signor Clavadetscher) è obbligata a illustrare i fatti e a enunciare i propri argomenti relativamente all’obiezione che il programma, in quel caso specifico, non gode della protezione del diritto d’autore, poiché rappresenta un banale servizio di programmazione o perché ci si è soltanto limitati a riprendere il programma creato da un altro programmatore4. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 della LDA è possibile far rientrare nella protezione del diritto d’autore altresì parti di opere. Di conseguenza, possono essere di per sé protette anche le sequenze di programmi5. Nel caso in questione, visti i tempi di sviluppo e l’entità del programma, si può presumere una certa complessità del software «FunStudies» della ditta SC-Transformations Sagl. Per tale motivo, per il software sussiste la presunzione del carattere originale. La presunzione della protezione vale altresì per singoli componenti di software, di conseguenza anche per il software «izoomyou». In tribunale, il signor Clavadetscher non ha potuto dimostrare il carattere di banalità del codice sorgente di «izoomyou». Per tale motivo, si può affermare che egli non fosse legittimato a utilizzare il codice sorgente come modello per il proprio software «igotyou». Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LDA, l’autore ha il diritto esclusivo di modificare e rielaborare l’opera. In aggiunta, detiene il diritto esclusivo di produrre copie di esemplari dell’opera, nonché di offrirle al pubblico, alienarle o metterle altrimenti in commercio (art. 10 cpv. 2 lett. a e b LDA). Per tali motivi, su querela della signora Clarke, il tribunale ha vietato al signor Clavadetscher di copiare o elaborare il codice sorgente del software «izoomyou», minacciandolo, in caso di violazione, con la pena della multa, ai sensi dell’articolo 292 CP. Allo stesso modo è stato interdetto a Tini-Ware da Clà Sagl di commercializzare il software «igotyou», minacciando, in caso di violazione, gli organi della ditta con la pena della multa, ai sensi dell’articolo 292 CP. Se la signora Clarke avesse intentato un’azione di risarcimento o di consegna dell’utile derivante dalla commercializzazione illecita del software «igotyou», sarebbe stato necessario esaminare altresì questo tipo di rivendicazioni, previa indicazione del danno, nonché di un ammontare concreto dell’utile. Infine, occorrerebbe prendere in esame, da un lato, un eventuale obbligo di fedeltà ai sensi del contratto di lavoro e, dall’altro, la fattispecie di cui all’articolo 2 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), ovvero la violazione del principio della buona fede e il comportamento sleale. Se, poi, nel contratto di lavoro è stata stabilita una clausola di non concorrenza, l’applicazione della stessa andrebbe, nel caso concreto, analizzata più da vicino. Note a piè pagina: 1FF 1989 III 523; Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, 3a ed., Berna 2008, nota 25 rel. all’art. 2 LDA. 2Straub, Softwareschutz, Zurigo/San Gallo 2011, nota 567; Neff/von Arn, in SIWR II/2, pag. 328. 3Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, 3a ed., Berna 2008, nota 24 rel. all’art. 2 LDA. 4Loewenheim, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4a ed., Monaco 2010, nota 19 rel. al § 69a della legge tedesca sul diritto di autore (UrhG). 5Straub, Softwareschutz, Zurigo/San Gallo 2011, nota 86. |