11.04.2022 | sia online | Laurène Kröpfli

«News»: rincari e mancate forniture a causa della guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi dell’energia sembrano trainare l’inflazione sempre più verso l’alto. Con molta probabilità, gli ingegneri e gli architetti impegnati nell’esecuzione di un lavoro di costruzione dovranno affrontare un incremento dei prezzi e ritardi nelle forniture. Come prepararsi per fronteggiare al meglio questa situazione?

Da un punto di vista giuridico, è importante continuare a osservare le disposizioni contrattuali, così come in tempi di crisi pandemica. A questo proposito, la SIA rimanda alla propria presa di posizione del 27 settembre 2021 sul rincaro causato dalla pandemia di COVID-19.

Ma vediamo quale sarebbe la situazione giuridica, nel caso in cui, nell’ambito di un contratto di appalto, non fosse possibile assicurare una data fornitura, ad esempio se un determinato materiale da costruzione non fosse più disponibile.

Se, a causa di una mancata fornitura o di ritardi di consegna, l’adempimento dell’obbligazione contrattuale non è più realizzabile o è divenuto impossibile per circostanze non imputabili al debitore, ad esempio perché, a causa della guerra in Ucraina, la produzione è venuta meno o il pezzo di un macchinario non può più essere reperito in quanto scarseggia a livello globale, la prestazione contrattuale si estingue, ai sensi dell’articolo 119 CO. Di conseguenza, il fornitore è esonerato dall’obbligo di fornitura e l’acquirente, dal canto suo, dall’obbligo di pagamento. In tal caso, l’imprenditore dovrebbe essere in grado di dimostrare l’effettiva impossibilità. Inoltre, sarebbe opportuno stabilire, nel contratto, una modifica dell’ordine. In una tale eventualità, il committente è obbligato a sostenere eventuali costi aggiuntivi annessi.

La norma SIA 118 dichiarata applicabile contempla, all’articolo 61, che a un imprenditore non spetta alcuna indennità supplementare se è costretto a chiudere il cantiere per motivi congiunturali, ad esempio per una penuria di materiali, eccetto se tale eventualità è stata concordata esplicitamente per contratto in precedenza.

Ai sensi dell’articolo 96 della norma SIA 118, è ammesso prorogare i termini contrattuali se l’esecuzione dell’opera si protrae oltre il previsto, senza alcuna responsabilità dell’imprenditore e sebbene questi abbia adottato le ulteriori misure previste all’articolo 95. L’imprenditore ha diritto alla proroga solo se ha avvisato tempestivamente la direzione dei lavori del ritardo. Se la norma SIA 118 non è applicabile e se dal contratto d’appalto non si può dedurre alcun accordo relativo a ritardi di fornitura o simili, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 102 segg. e art. 366 segg. CO) relative alla mora del debitore. In questo caso vale quanto segue: il cliente deve inviare al debitore un sollecito relativo al ritardo nei lavori di costruzione o simili. Al debitore deve essere concesso un periodo di grazia per l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. In caso di decadenza del termine fissato, l'acquirente può esercitare il suo diritto di scelta secondo l'articolo 107 capoverso 2 CO. In questo contesto, potrebbe essere consigliabile chiedere una consulenza legale, oppure, ancora meglio, cercare il dialogo con la parte contraente.

Raccomandazione della SIA
Al momento, per i futuri contratti, è importante garantire trasparenza e tracciabilità, ad esempio stipulando una clausola relativa al rincaro, come previsto dalle norme SIA 122–126 sulla variazione dei prezzi.

La SIA esorta a collaborare in modo costruttivo; i contratti preesistenti sono da espletare o protrarre con moderazione e con considerazione reciproca.