31.01.2022 | sia online | Laurène Kröpfli
Il meglio della consulenza giuridica SIA: caso relativo all’«uso improprio di uno sgabello»(I nomi di luoghi e di persone sono stati usati in maniera fittizia) Dopo aver partecipato con successo a un concorso di architettura, la signora Previdenza, arch. dipl. ETH, viene incaricata dal Comune di Casal sul Prato di trasformare e ampliare il complesso scolastico del paese, ormai in là con gli anni. Il nuovo complesso deve ospitare in tutto 30 classi elementari a tempo pieno e contemplare anche un’accogliente struttura esterna, dove trascorrere le pause, giocare e praticare sport. Il committente chiede che nell’area pensata per le pause venga allestito un angolo per lo spuntino di metà mattina, con tavoli di legno e sgabelli mobili. Così, in data 23 febbraio 2020, viene sottoscritta l’edizione 2020 del contratto di progettazione/direzione dei lavori SIA n. 1001/1. Nel mese di luglio 2021 segue il collaudo e, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ecco che il nuovo complesso scolastico «Oasi del Bambino» è pronto per essere inaugurato. Un giorno di ottobre 2021, l’architetta Previdenza, che vive a Paradiso (TI), decide di trascorrere in montagna quella che si prospetta essere una tipica giornata autunnale. È il suo giorno libero e si mette in viaggio per raggiungere il vicino Monte San Salvatore, destinazione: vetta con terrazza panoramica. Uno dei paesi che incontra durante il tragitto è proprio Casal sul Prato. Qui passa di fronte al complesso scolastico «Oasi del Bambino» e scopre che uno degli sgabelli pensati per l’angolo dello spuntino è stato spostato e collocato davanti a un parapetto che separa da un pendio. Arrivata finalmente sulla cima del Monte San Salvatore, invece di godersi la vista mozzafiato sul lago di Lugano, l’architetta inizia a pensare preoccupata che, se uno degli scolari, preso da un lampo di curiosità e spavalderia, dovesse decidere di salire in piedi sullo sgabello, sporgersi troppo e cadere nel vuoto, lei potrebbe essere ritenuta responsabile. Presa dalla paura, decide quindi di chiamare il Servizio giuridico della SIA per sapere in che termini potrebbe essere ritenuta responsabile, in caso di incidente. Premessa: di seguito saranno esaminati alcuni possibili fondamenti di responsabilità e fattispecie di reato che potrebbero gravare sulla signora Previdenza. Potenzialmente, la parte convenuta non è sempre allo stesso tempo anche l’autrice del danno. In un caso concreto di responsabilità, occorrerebbe esaminare altresì, in via prioritaria, un’eventuale responsabilità dello Stato o del proprietario dell’opera, in questo caso del Comune in qualità di organismo scolastico. 1.1. Responsabilità contrattuale (committente contro progettista) Alla progettista è stato consigliato di inviare una diffida al committente. In questa, occorre evidenziare lo scopo degli sgabelli previsto dal contratto, nonché il pericolo di caduta in caso di uso improprio degli stessi. Inoltre, la diffida deve contenere la raccomandazione a prendere ulteriori provvedimenti in materia di sicurezza, ad esempio installando una recinzione oppure emanando un regolamento scolastico contenente il divieto di spostare gli sgabelli dal loro sito originario. Tuttavia, con la diffida, la progettista può sollevarsi dalla propria responsabilità in caso di violazioni contrattuali soltanto nei confronti del committente. Tale rimedio giuridico, infatti, non produce alcun effetto protettivo diretto in caso di rivendicazioni extra-contrattuali dell’obbligo di garanzia o nell’eventualità di procedimenti penali. 1.2. Responsabilità extra-contrattuale (minore leso/genitori contro progettista) 1.3. Responsabilità penale Come afferma il legislatore, soddisfa la fattispecie di reato, di cui all’art. 229 CP, chiunque, dirigendo i lavori per la costruzione o la demolizione di un’opera, crei un pericolo specifico, di regola omettendo di adottare le dovute misure precauzionali. La fattispecie menzionata all’art. 229 CP contempla la sussistenza di difetti tipicamente derivanti dai lavori di costruzione di un’opera. Nella prassi del Tribunale federale, dunque, l’uso improprio di un’opera, che causi ferimenti o conseguenze mortali, non dovrebbe rientrare nella fattispecie di reato di pericolo per violazione delle regole dell’arte edilizia3. Quanto al delitto di omicidio colposo, va sottolineato che la progettista incorre in tale reato soltanto se, per un’imprevidenza colpevole, cagiona la morte di una persona. In tal senso per l’autrice del reato deve essere prevedibile che la sua condotta possa, secondo la generale esperienza quotidiana e il normale corso degli eventi, causare la morte di una persona. In un caso simile, il Tribunale Federale ha constatato che, se un’opera soddisfa le disposizioni vigenti nel settore della costruzione e le regole riconosciute dell’arte edilizia, non è possibile attribuire un incidente a un difetto di costruzione oppure a una manutenzione lacunosa. Al contrario, è ammesso considerare l’incidente esclusivamente come la conseguenza di un uso improprio dell’opera o di parti di essa; pertanto, nel caso in questione, l’incidente stesso verrebbe imputato al minore4. Note a piè pagina: 1STÖCKLI HUBERT/SIEGENTHALER THOMAS, Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, 2a ed., n. marg. 9.141. 2STÖCKLI HUBERT/SIEGENTHALER THOMAS, Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, 2a ed., n. marg. 9.41. 3TF 1P.305/2004, sentenza del 16 agosto 2004, D. 3.1. 4TF 1P.305/2004, sentenza del 16 agosto 2004, D. 3.1. |