31.01.2022 | sia online | Laurène Kröpfli

Il meglio della consulenza giuridica SIA: caso relativo all’«uso improprio di uno sgabello»

(I nomi di luoghi e di persone sono stati usati in maniera fittizia)

Dopo aver partecipato con successo a un concorso di architettura, la signora Previdenza, arch. dipl. ETH, viene incaricata dal Comune di Casal sul Prato di trasformare e ampliare il complesso scolastico del paese, ormai in là con gli anni. Il nuovo complesso deve ospitare in tutto 30 classi elementari a tempo pieno e contemplare anche un’accogliente struttura esterna, dove trascorrere le pause, giocare e praticare sport.

Il committente chiede che nell’area pensata per le pause venga allestito un angolo per lo spuntino di metà mattina, con tavoli di legno e sgabelli mobili. Così, in data 23 febbraio 2020, viene sottoscritta l’edizione 2020 del contratto di progettazione/direzione dei lavori SIA n. 1001/1. Nel mese di luglio 2021 segue il collaudo e, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, ecco che il nuovo complesso scolastico «Oasi del Bambino» è pronto per essere inaugurato.

Un giorno di ottobre 2021, l’architetta Previdenza, che vive a Paradiso (TI), decide di trascorrere in montagna quella che si prospetta essere una tipica giornata autunnale. È il suo giorno libero e si mette in viaggio per raggiungere il vicino Monte San Salvatore, destinazione: vetta con terrazza panoramica. Uno dei paesi che incontra durante il tragitto è proprio Casal sul Prato. Qui passa di fronte al complesso scolastico «Oasi del Bambino» e scopre che uno degli sgabelli pensati per l’angolo dello spuntino è stato spostato e collocato davanti a un parapetto che separa da un pendio.

Arrivata finalmente sulla cima del Monte San Salvatore, invece di godersi la vista mozzafiato sul lago di Lugano, l’architetta inizia a pensare preoccupata che, se uno degli scolari, preso da un lampo di curiosità e spavalderia, dovesse decidere di salire in piedi sullo sgabello, sporgersi troppo e cadere nel vuoto, lei potrebbe essere ritenuta responsabile.

Presa dalla paura, decide quindi di chiamare il Servizio giuridico della SIA per sapere in che termini potrebbe essere ritenuta responsabile, in caso di incidente.

Premessa: di seguito saranno esaminati alcuni possibili fondamenti di responsabilità e fattispecie di reato che potrebbero gravare sulla signora Previdenza. Potenzialmente, la parte convenuta non è sempre allo stesso tempo anche l’autrice del danno. In un caso concreto di responsabilità, occorrerebbe esaminare altresì, in via prioritaria, un’eventuale responsabilità dello Stato o del proprietario dell’opera, in questo caso del Comune in qualità di organismo scolastico.

1.1. Responsabilità contrattuale (committente contro progettista)
Nel quadro di una responsabilità contrattuale ai danni della progettista, sarebbe necessario chiedersi se quest’ultima abbia oppure no commesso una violazione contrattuale in termini di inosservanza dell’obbligo di diligenza, ad esempio, disattendendo le regole riconosciute dell’arte edilizia. In tal caso, occorrerebbe esaminare se sono state garantite adeguate e sufficienti misure di protezione anticaduta (cfr. norma SIA 358). Un altro passo importante sarebbe altresì quello di chiarire se la progettista aveva informato adeguatamente il committente sui possibili rischi e pericoli e se lo aveva consigliato adeguatamente durante il processo decisionale. Buono a sapersi: in generale, un progettista non è tenuto a seguire le istruzioni del committente qualora queste violassero, ad esempio, le regole dell’arte edilizia o costituissero un pericolo. Nei casi più gravi, per potersi tutelare da un’eventuale responsabilità, è necessario porre fine al rapporto contrattuale1.

Alla progettista è stato consigliato di inviare una diffida al committente. In questa, occorre evidenziare lo scopo degli sgabelli previsto dal contratto, nonché il pericolo di caduta in caso di uso improprio degli stessi. Inoltre, la diffida deve contenere la raccomandazione a prendere ulteriori provvedimenti in materia di sicurezza, ad esempio installando una recinzione oppure emanando un regolamento scolastico contenente il divieto di spostare gli sgabelli dal loro sito originario.

Tuttavia, con la diffida, la progettista può sollevarsi dalla propria responsabilità in caso di violazioni contrattuali soltanto nei confronti del committente. Tale rimedio giuridico, infatti, non produce alcun effetto protettivo diretto in caso di rivendicazioni extra-contrattuali dell’obbligo di garanzia o nell’eventualità di procedimenti penali.

1.2. Responsabilità extra-contrattuale (minore leso/genitori contro progettista)
Qualora la progettista cagioni un danno a una persona terza (nel caso in questione un minore), può essere ritenuta responsabile anche nei confronti dello stesso, ad esempio applicando le disposizioni sugli atti illeciti di cui agli artt. 41 e segg. CO. Un diritto al risarcimento del danno supporrebbe, oltre al sussistere di un danno, dell’illiceità e di un nesso causale, anche l’esistenza di una colpa da parte della progettista. Alla progettista può essere attribuito un comportamento colposo, se il suo atteggiamento si discosta negativamente dal comportamento medio ritenuto adeguato alle circostanze2. La progettista agirebbe dunque, in tal caso, come minimo con negligenza e verrebbe ritenuta responsabile, qualora violasse una o più regole dell’arte edilizia.

1.3. Responsabilità penale
Eventuali violazioni delle regole riconosciute dell’arte edilizia possono essere perseguite penalmente. Ai danni della signora Previdenza, infatti, potrebbe essere avviato un procedimento penale per omicidio colposo (art. 117 CP) o per pericolo dovuto alla violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP).

Come afferma il legislatore, soddisfa la fattispecie di reato, di cui all’art. 229 CP, chiunque, dirigendo i lavori per la costruzione o la demolizione di un’opera, crei un pericolo specifico, di regola omettendo di adottare le dovute misure precauzionali. La fattispecie menzionata all’art. 229 CP contempla la sussistenza di difetti tipicamente derivanti dai lavori di costruzione di un’opera. Nella prassi del Tribunale federale, dunque, l’uso improprio di un’opera, che causi ferimenti o conseguenze mortali, non dovrebbe rientrare nella fattispecie di reato di pericolo per violazione delle regole dell’arte edilizia3.

Quanto al delitto di omicidio colposo, va sottolineato che la progettista incorre in tale reato soltanto se, per un’imprevidenza colpevole, cagiona la morte di una persona. In tal senso per l’autrice del reato deve essere prevedibile che la sua condotta possa, secondo la generale esperienza quotidiana e il normale corso degli eventi, causare la morte di una persona. In un caso simile, il Tribunale Federale ha constatato che, se un’opera soddisfa le disposizioni vigenti nel settore della costruzione e le regole riconosciute dell’arte edilizia, non è possibile attribuire un incidente a un difetto di costruzione oppure a una manutenzione lacunosa. Al contrario, è ammesso considerare l’incidente esclusivamente come la conseguenza di un uso improprio dell’opera o di parti di essa; pertanto, nel caso in questione, l’incidente stesso verrebbe imputato al minore4.


Note a piè pagina:

1STÖCKLI HUBERT/SIEGENTHALER THOMAS, Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, 2a ed., n. marg. 9.141.

2STÖCKLI HUBERT/SIEGENTHALER THOMAS, Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren, 2a ed., n. marg. 9.41.

3TF 1P.305/2004, sentenza del 16 agosto 2004, D. 3.1.

4TF 1P.305/2004, sentenza del 16 agosto 2004, D. 3.1.