14.02.2022 | sia online | Laurène Kröpfli

Buono a sapersi: delucidazioni sulla «responsabilità del mandatario» ai sensi dell’art. 8.2 SIA 1001-1

L’articolo 8.2 del modello di contratto SIA 1001-1 «Contratto di progettazione / direzione dei lavori» (2020) verte sulla responsabilità del mandatario. Nella prassi tale articolo ha generato alcune incertezze. Per questo, al Servizio giuridico della SIA preme portare chiarezza in questo contesto, illustrando i casi nei quali la responsabilità può essere limitata.

1. Perché la SIA ha introdotto questa clausola nel proprio modello di contratto?

I progettisti sono chiamati a eseguire i lavori nel rispetto degli obblighi di fedeltà e diligenza. A tal proposito la legge prevede una responsabilità illimitata. Pertanto, qualora non venga stabilita contrattualmente una limitazione della responsabilità, il progettista è chiamato a rispondere, illimitatamente, di qualsivoglia violazione contrattuale, sia per colpa lieve che per colpa grave, a prescindere dall’ammontare dell’onorario pattuito. L'art. 100 cpv. 1 CO concede tuttavia, in virtù del principio di libertà contrattuale, di escludere o limitare la responsabilità dipendente da negligenza lieve. Con l’art. 8.2, la SIA ha voluto offrire ai progettisti un certo margine di manovra, permettendo loro di limitare contrattualmente la responsabilità per negligenza lieve. Inoltre, limitando la responsabilità, si mira altresì a minimizzare il potenziale di controversie, in caso di violazione contrattuale derivante da negligenza lieve. Del resto, laddove vi è una regola vi è sempre anche una certa prevedibilità.

2. In quali casi è possibile limitare la responsabilità ai sensi dell’art. 8.2 SIA 1001-1?

La limitazione della responsabilità ai sensi dell’art. 8.2 si applica, in linea di principio, soltanto alle «violazioni del contratto», ovvero qualora un progettista non fornisca la prestazione pattuita o non soddisfi tutti i requisiti previsti. L’articolo esordisce citando le «violazioni del contratto commesse per negligenza lieve». Affinché trovi applicazione l’articolo menzionato e valga quindi la limitazione della responsabilità contrattuale, la violazione del contratto deve avvenire per negligenza lieve. La responsabilità per danni causati intenzionalmente o dipendenti da colpa grave non può essere esclusa contrattualmente, né applicando l’art. 8.2 del modello SIA né ai sensi del Codice delle obbligazioni.

Solitamente è lasciato al prudente criterio di un giudice il determinare, caso per caso, se sussista una negligenza lieve, media, grave oppure, addirittura, un dolo. La legge non disciplina tali concetti. In sostanza, il progettista che si macchia di una negligenza agisce contrariamente agli obblighi di diligenza. In parole semplici, una negligenza lieve è considerata una violazione di leggera entità dei requisiti di diligenza. Si veda il caso, ad esempio, di una persona che cagiona un danno per una breve disattenzione spontanea.

Per tali motivi, il campo di applicazione dell’art. 8.2 è limitato; tuttavia, per le parti contrattuali si delineano tre opzioni. In assenza di scelta di una di queste possibilità, si applicala soluzione alternativa descritta nel contratto. Ciò significa che il progettista è chiamato a rispondere finanziariamente del danno cagionato, soltanto qualora l’assicurazione di responsabilità civile non intervenga per coprire lo stesso. In tal caso, l’importo massimo da saldare corrisponderà al triplo del montante della retribuzione totale.

Qualora il progettista, invece, scelga la prima opzione, la responsabilità risulterà limitata al caso in cui l’assicurazione di responsabilità civile non copra il danno. In tale circostanza, l’importo massimo che il progettista dovrà versare per il danno cagionato potrà essere fissato in una determinata percentuale della retribuzione totale. Questa prima opzione offre un certo margine di manovra rispetto alla soluzione alternativa, in quanto, come menzionato, permette di fissare l’ammontare del danno in percentuale. Mediante questo metodo, l’ammontare del danno pattuito potrà risultare superiore a quello previsto dalla soluzione alternativa, oppure nettamente inferiore al triplo del montante della retribuzione totale.

La seconda opzione non accenna ad alcuna assicurazione di responsabilità civile e circoscrive la responsabilità a ogni genere di danno per un importo non superiore a un tetto massimo stabilito.

Qualora i progettisti scelgano, invece, la terza opzione, essi risponderanno di qualsiasi danno in maniera illimitata. Questa opzione è maggiormente restrittiva rispetto alla soluzione alternativa. Essa rispecchia la situazione giuridica in assenza di contratto oppure con contratto, ma senza limitazione di responsabilità. Ad ogni modo, tale opzione non esclude di per sé la possibilità di ricorrere a una copertura tramite assicurazione di responsabilità civile; essa si limita semplicemente a non far prescindere un’eventuale responsabilità dalla scelta della stessa.

Infine, va sottolineato che occorre necessariamente patteggiare se, e in che termini, la responsabilità del progettista debba essere limitata.