14.03.2022 | sia online | Laurène Kröpfli
Buono a sapersi: aspetti legali in materia di mobbing
Le consulenze giuridiche della SIA rivelano che i soci SIA si trovano sempre più spesso confrontati con il fenomeno del mobbing. In questa sede vedremo quali sono gli strumenti giuridici di cui dispone una persona vittima del mobbing oppure un datore di lavoro, nel caso in cui, tra i propri collaboratori, vi fosse una persona sistematicamente esposta a comportamenti vessatori.
1. Aspetti di diritto del lavoro Il datore di lavoro ha un dovere di diligenza nei confronti dei suoi collaboratori (art. 328 CO). In virtù di questa disposizione, egli deve pertanto rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. Per ciò che concerne il mobbing, il datore di lavoro si deve astenere da tutto quanto possa pregiudicare l’integrità personale dei propri dipendenti. Al contempo, detiene l’obbligo di intervento a loro tutela. In caso di mobbing, il datore di lavoro deve prendere provvedimenti e, segnatamente ai sensi dell’articolo 321d CO, esercitare il suo diritto di impartire istruzioni. In conformità con l’articolo 6 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) e in virtù dell’articolo 2 dell’ordinanza 3 concernente la LL, è altresì richiesta l’attuazione di misure preventive, ovvero atte alla prevenzione della salute. Un esempio in tal senso è la tutela dalle pressioni psicologiche in azienda. In violazione delle misure preventive, il datore di lavoro può, ai sensi dell’articolo 54 LL, sporgere denuncia presso l’autorità competente. Invece, in caso di omissione da parte del datore di lavoro di tali misure protettive o qualora queste ultime fossero insufficienti, la vittima del mobbing può, dopo opportuno avvertimento (art. 324 CO), rifiutarsi di prestare lavoro. Qualora, a causa di un fenomeno di mobbing, la continuazione del rapporto di lavoro non potesse essere ragionevolmente pretesa, la vittima ha il diritto di disdire il contratto lavorativo, senza obbligo di preavviso.
2. Aspetti di diritto penale La vittima del mobbing può sporgere denuncia penale contro il proprio aggressore per diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP) o altri illeciti. I suddetti reati possono essere commessi altresì per omissione, ovvero se il datore di lavoro non intraprende alcuna misura protettiva, nonostante sia a conoscenza del fatto che uno dei suoi lavoratori stia vivendo una situazione di mobbing.
3. Aspetti di diritto civile La vittima del mobbing può ricorrere ai rimedi giuridici riportati agli articoli 28 e segg. CC, ovvero può chiedere al giudice di proibire, far cessare o accertare la lesione della personalità. Se, a causa della lesione della personalità, la vittima del mobbing subisce un danno, la stessa ha diritto al risarcimento ed eventualmente alla riparazione morale. Anche la legge federale sulla parità dei sessi (Lpar) offre una tutela contro il mobbing. Essa disciplina, tra le altre cose, il reato di molestia sessuale sul posto di lavoro (art. 4 Lpar) e offre alla vittima diversi rimedi giuridici (art. 5 Lpar).
4. Norme deontologiche Ai sensi dell’articolo 3 del Codice d’onore (SIA 151), i soci SIA sono tenuti a rispettare la personalità dei propri colleghi. In caso di mobbing, il socio SIA leso ha la facoltà di presentare un’istanza per l’apertura di una procedura a carico del socio che ha commesso gli atti vessatori. La SIA si distanzia espressamente da qualsiasi forma di mobbing e chiama i propri soci al rispetto dei colleghi, dei collaboratori e dei partner commerciali.
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