19.05.2022 | sia online | Laurène Kröpfli

Quella probatoria è un’attività che va appresa

Pensando all’attività probatoria, una persona non del mestiere forse affermerebbe che la stessa è pane quotidiano per i giuristi. E sarebbe sbagliato darle completamente torto; anzi, da un punto di vista giuridico, verrebbe addirittura da condividere questa affermazione un tantino grossolana. Durante i loro studi in giurisprudenza, gli esordienti giuristi approfondiscono una tematica estremamente complessa e importante, ovvero quella dell’indicazione delle prove. L’estrema importanza di questo argomento è data dalle regole fondamentali del diritto materiale e processuale. Qual è il grado di prova da raggiungere? A chi spetta l’onere della prova? Chi deve produrre gli elementi di prova? Questi sono i quesiti che tengono occupati giorno e notte gli studenti di giurisprudenza.

Chi non fornisce prove perde

Una volta terminati gli studi in giurisprudenza, poi, questa tematica assume ancora più importanza. I rappresentanti legali devono, ai sensi dell’articolo 55 del Codice di procedura civile svizzero (CPC), «dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande [delle parti] e indicare i mezzi di prova». In parole semplici, chi non è in grado di fornire la prova di ciò che vuol far valere in giudizio ha perso. Si parla, in questo caso, di «conseguenze dell’assenza di prove». Ciò è stabilito altresì dalla conclusione inversa della regola sull’onere probatorio, di cui all’articolo 8 del Codice civile svizzero (CC), secondo la quale «chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova». Esistono logicamente alcune eccezioni, poiché non tutti gli ambiti giuridici si servono delle stesse regole probatorie. In linea di principio, per le rivendicazioni derivanti da un contratto di appalto o da un mandato (o, ancora, da un contratto misto ai sensi del contratto SIA 1001-1), vale la regola che chi dichiara qualcosa deve fornirne le prove.

A tal proposito vediamo un esempio:

All’architetto PF/SIA Enzo Botta è stato affidato l’incarico per la prestazione globale relativa alla costruzione di una nuova casa unifamiliare a Giubiasco (TI), con garage sotterraneo annesso.

In data 1o marzo 2021, Pietro Muri ed Enzo Botta hanno stipulato un contratto di appalto, nel quale il signor Muri veniva incaricato di eseguire i lavori di costruzione nel nuovo immobile. In tale circostanza, è stata dichiarata applicabile la norma SIA 118.

Poco dopo, sono iniziati i lavori di costruzione a Giubiasco e, già in data 15 aprile 2021, il signor Muri ha fatto recapitare al signor Botta una prima fattura parziale. La pretesa del signor Muri, pari a un importo di 162 000 franchi, è stata motivata dall’esecuzione di prestazioni supplementari, concernenti alcuni complementi e richieste di modifica (posizione 1–3) da parte del committente. Tuttavia, né il signor Botta né il committente si sono dimostrati d’accordo con tale pretesa. Per questo motivo, il signor Muri ha avviato un’esecuzione, la quale, in seguito, è stata eliminata tramite atto di opposizione. A tal punto, il signor Muri si è visto costretto a promuovere un’azione di accertamento del suo credito presso il tribunale competente.

Le prove che esibisce il signor Muri...

Per far valere utilmente in giudizio il suo credito, il signor Muri ha dovuto esibire degli elementi di prova. Nel caso specifico, ha argomentato come segue:

Per quanto concerne le posizioni 1–2, il signor Muri ha sostenuto che l’autorizzazione a eseguire i rispettivi lavori fosse stata conferita dal signor Botta il 28 marzo 2021, mentre, per la posizione 3, ha indicato l’esistenza di un’approvazione successiva in forma orale. Quanto al fatto che le posizioni 1–2 non fossero già contenute nel capitolato, il signor Muri ha fatto presente che si trattava di lavori supplementari. A questo proposito, secondo il signor Muri le parti si sarebbero concordate stipulando un accordo. In tale accordo, datato il 28 marzo 2021, sarebbe stato stabilito un prezzo di appalto fisso, senza necessità di indicazione delle misure.

L’argomento principale e i mezzi di prova esibiti dal signor Muri sono stati:

  1. l’esplicita autorizzazione scritta e orale delle posizioni 1–3 da parte del committente o del suo rappresentante, il signor Botta, nonché
  2. un accordo stipulato in seguito al contratto di appalto, datato il 28 marzo 2021 e avente come oggetto i lavori supplementari, i quali sarebbero stati da retribuire, in virtù dell’accordo delle parti, mediante un prezzo forfettario.

... e perché queste prove non sono sufficienti

Il signor Muri ha argomentato invano in sede giudiziale, in quanto il contratto di appalto stipulato dalle parti recitava, da un lato, che l’autorizzazione di eventuali lavori supplementari sarebbe dovuta essere esplicitamente prodotta per iscritto. Alla luce di ciò, il signor Muri avrebbe quindi dovuto dimostrare che la posizione 3 fosse stata autorizzata per iscritto; ai sensi del contratto di appalto, infatti, un’autorizzazione in forma orale non sarebbe stata considerata valida. D’altro canto, il contratto di appalto si fonda sulla norma SIA 118, secondo cui le posizioni 1–2 sarebbero state da liquidare, come contempla l’articolo 39, a un prezzo unitario. Per far valere il diritto a una retribuzione sarebbe stato necessario riportare la misurazione, ai sensi degli articoli 141 e segg. della norma SIA 118. Tuttavia, il signor Muri non è stato in grado di presentare un accordo avente come oggetto un prezzo forfettario, datato il 28 marzo 2021. Questo, perché l’elemento di prova presentato «accordo del 28 marzo 2021» era una semplice lettera unilaterale. Ai sensi del contratto di appalto del 1o marzo 2021, sottoscritto dalle parti, il signor Muri non avrebbe dovuto interpretare come tacita approvazione la mancata risposta del signor Botta alla sua lettera, ovvero alla richiesta di apportare un complemento al contratto con le posizioni 1–2 (lavori supplementari a un prezzo forfettario).

Per far valere con successo un argomento, il signor Muri avrebbe dovuto «annullare» il contratto di appalto in essere, presentando un nuovo contratto debitamente sottoscritto oppure un complemento contrattuale pattuito con il signor Botta. Tale documento avrebbe dovuto contemplare un’esplicita autorizzazione (scritta) delle posizioni 1–3 e la retribuzione forfettaria delle posizioni 1–2, contrariamente alla clausola della retribuzione, già stabilita nel contratto di appalto del 1o marzo 2021. Tuttavia, il signor Muri non è stato in grado di comprovare la propria pretesa né con un complemento contrattuale debitamente sottoscritto da entrambe le parti né tramite una misurazione. Per tale motivo, la pretesa di retribuzione, fatta valere per le posizioni 1–3, è stata, infine, respinta in sede giudiziale.

L’esempio fittizio descritto sopra si rifà alle seguenti decisioni: