03.04.2013 | sia online | Hans Rudolf Spiess

Revisione della Norma SIA 118

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Norma SIA 118 «Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione». L’articolo seguente mostra le modificazioni apportate a questa base contrattuale essenziale per il settore della costruzione in Svizzera e spiega le ragioni che hanno indotto la Commissione SIA 118 a rinunciare a una revisione totale, benché la norma risalga al 1977.

La Norma SIA 118 Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione, risalente al 1977, è la base contrattuale di riferimento per il settore svizzero della costruzione. La norma è considerata ampiamente equilibrata e contempla un certo numero di articoli che hanno dato adito a una giurisprudenza delle più alte istanze. In oltre trent’anni di esistenza, sono state apportate alla norma soltanto due modificazioni di minore importanza: nel 1991 le disposizioni sul «periodo di garanzia» sono state precisate in tre note a piè di pagina e nel 1995 il termine ICA è stato sostituito con IVA (imposta sul valore aggiunto), al momento dell’introduzione di quest’ultima. Altri sviluppi del diritto dei contratti nel settore della costruzione non sono per contro stati integrati nell’edizione 1977/1991, nella fattispecie la Legge sugli acquisti pubblici (LAPub) e il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), il ritiro della Norma SIA 117 relativa in particolare alla procedura per l’inoltro delle offerte e il regolamento SIA 153 concernente il concorso di appalto, la sostituzione pressoché completa del procedimento di computo e verifica delle quantità con i metodi basati su indici, così come la garanzia della qualità.

Nel novembre del 2005, la Commissione centrale per le norme e i regolamenti, (ZNO) ha incaricato la Commissione SIA 118 di riesaminare la Norma SIA 118 (1977/1991), determinare gli aggiornamenti necessari e proporre una richiesta di revisione. La Commissione centrale ha inoltre precisato che doveva essere mantenuto l’equilibrio tra gli interessi dei committenti e quelli degli imprenditori, punto forte della Norma SIA 118. L’obiettivo non consisteva quindi in una revisione totale, bensì nel procedere a una revisione morbida che non andasse a intaccare l’articolazione e la sostanza della norma, ormai consolidate.

Modificazioni

  • Articolazione: la nuova Norma SIA 118 (2013) riprende la numerazione degli articoli dell’edizione del 1977. Gli articoli da 69 a 82, concernenti il calcolo del rincaro secondo il procedimento di computo e verifica delle quantità, sono stati abrogati, senza essere sostituiti.
  • Parti: il termine Parti contraenti è stato modificato in Parti, con l’intento di sottolineare il fatto che il contratto di appalto è un contratto bilaterale che concerne interessi a priori divergenti. Con questa nuova denominazione, tale aspetto dovrebbe risultare evidente anche ai committenti meno esperti.

  • Periodo di reclamo dei difetti: il cambiamento più palese è la sostituzione del termine Periodo di garanzia con quello di Periodo di reclamo dei difetti. Si è deciso di apportare tale modificazione per evitare confusione tra il periodo di garanzia e il termine di prescrizione. La garanzia solidale per la responsabilità dei difetti dell’opera deve essere fornita per due anni (periodo di reclamo), fino a che i difetti segnalati prima della scadenza del termine non siano stati completamente eliminati. Il testo normativo riprende dunque il contenuto della nota a piè di pagina presente nell’edizione 1991. Tale regolamentazione è una risposta, a mo’ di compromesso, alla vecchia diatriba sollevata dai giuristi sull’interpretazione dell’articolo 181, cpv. 3, ovvero in merito alla durata della fideiussione di due, cinque o dieci anni. La prassi mostrerà in che modo gli imprenditori metteranno in atto la nuova disposizione con le rispettive banche, con le assicurazioni e ora anche con le proprie organizzazioni professionali, in veste di fideiussori. Gli importi minimi e massimi della trattenuta e della garanzia solidale sono stati adattati al rincaro registrato dal 1977.

  • CGC: in caso di contraddizioni con la Norma SIA 118, le Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione (CGC-SIA) prevalgono come condizioni contrattuali, purché le disposizioni divergenti siano menzionate nel contratto (punto 0.2 delle CGC-SIA).

  • Calcolo del rincaro: la principale modificazione a livello di contenuto concerne il procedimento di calcolo del rincaro. Dato che negli attuali contratti di appalto si utilizzano soprattutto metodi basati sugli indici (p. es. indice specifico dell’opera MIS, indice dei costi di produzione ICP, metodo parametrico MP), mentre il procedimento di computo e verifica delle quantità (MCV) ha praticamente perso tutta la sua importanza, la nuova norma si limita a enumerare i diversi metodi, la cui applicazione è regolamentata dalla nuova serie di Norme SIA 121-124. Il metodo di calcolo del rincaro adottato e l’applicazione della norma corrispondente devono essere precisati nel contratto. Il nuovo formulario SIA per il contratto di appalto è stato adattato di conseguenza.

  • Imposta sul valore aggiunto: la questione di sapere in che modo interpretare il prezzo offerto da un imprenditore, nel caso in cui non sia precisata l’imposta sul valore aggiunto, è stata regolamentata in base alla prassi vigente nel settore della costruzione, ovverosia di non ritenerla inclusa nell’offerta.

  • Posizioni eventuali: le posizioni eventuali che devono essere considerate nella definizione dell’importo dell’offerta devono essere specificate come tali nell’elenco delle prestazioni. Questa disposizione riveste importanza soprattutto nell’ambito delle commesse pubbliche.

  • Gestione della qualità: le esigenze legate alla qualità e al suo controllo devono essere definite nei documenti per l’appalto. La natura del terreno destinato alla costruzione deve essere verificata da parte del committente, il quale deve precisarne le caratteristiche essenziali nei documenti per l’appalto. Le altre modificazioni sono di natura accessoria e spesso legate a nuove nozioni giuridiche (p. es. terreni inquinati, misure particolari legate all’organizzazione del cantiere).

Una revisione «morbida» giustificata

La nuova Norma SIA 118 (2013) riflette la volontà comune delle parti coinvolte nel contratto di appalto di aggiornare la norma per continuare ad applicarla quale base contrattuale riconosciuta.

Ma questa revisione, per così dire non invasiva può giustificare la nuova edizione della Norma SIA 118 (2013)? Certamente, la Commissione non ha dubbi al proposito. La nuova norma rispecchia infatti l’attuale prassi contrattuale nel settore della costruzione. Non si può sottacere inoltre il fatto che la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) abbia formalmente segnalato alla Commissione che la Norma SIA 118 (2013) sarebbe sostanzialmente applicata tale e quale da parte dei committenti pubblici.

Senza la revisione, la KBOB avrebbe presumibilmente emanato delle condizioni generali proprie per il settore pubblico della costruzione e dunque indebolito in modo considerevole la portata della Norma SIA 118.

Non da ultimo, la decisione di aver optato per una revisione «morbida» riconferma la precedente versione e va letta come un auspicio a voler seguire una tradizione ormai consolidata. Nel contempo, la solidità di questa importante base contrattuale del settore svizzero della costruzione non deve tuttavia far dimenticare che, considerata l’aumentata complessità dei processi di costruzione e tenendo conto del numero di istanze coinvolte, diventa sempre più difficile elaborare una norma contrattuale ben accetta da tutti.

Hans Rudolf Spiess, presidente della Commissione SIA 118, www.baurecht.ch


Acquisto della Norma SIA 118 (2013)

La nuova Norma SIA 118 Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione (72 pagine, A4, rilegata, 180 CHF) può essere acquistata sul sito: www.webnorm.ch

 

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